Art. 5.
(Termine di presentazione delle domande).

      1. Ai fini della presente legge sono valide le domande già presentate, ai sensi delle previgenti disposizioni in materia, se confermate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dagli aventi diritto.
      2. All'onere della presentazione delle domande sono tenuti i cittadini, gli enti o le società italiane che hanno perduto o hanno dovuto abbandonare i loro beni nell'ex Zaire, negli anni 1991-1992, purché abbiano presentato domanda ai sensi della legge 29 gennaio 1994, n. 98, come modificata dalla presente legge.